La storia

Gli attuali meccanismi di protezione dei depositanti nell’ambito del sistema bancario non costituiscono una novità assoluta nell’ordinamento italiano. Infatti, fin dal 1978 fu fondato, su base volontaria, il Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali ed Artigiane, primo esempio in Italia di uno schema di protezione dei depositanti (detto anche DGS, acronimo inglese di Deposit Guarantee Scheme) basato soprattutto sull’ impegno di sostegno reciproco fra banche (detto anche IPS, da Institutional Protection Scheme), ed in particolare su quei valori di solidarietà e di mutua assistenza che uniformano il movimento cooperativo e ne costituiscono la principale peculiarità.
Il primato del movimento cooperativo in tale ambito determinava tuttavia una situazione d’inferiorità sul piano “concorrenziale” per le altre banche del Sistema. Anche per superare questa situazione, circa 10 anni dopo (nel 1987fu costituito il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il quale garantiva i depositi delle istituzioni creditizie italiane che vi aderivano su base volontaria, ad eccezione proprio delle Casse Rurali ed Artigiane, che non vi partecipavano in quanto già dotate di uno specifico meccanismo di garanzia.
Il Fondo Centrale di Garanzia, con struttura e organizzazione diverse da quelle del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, svolgeva in realtà una funzione ben più ampia di quest’ultimo.
Infatti, mentre il Fondo Interbancario fu concepito essenzialmente per risolvere crisi irreversibili di banche aderenti, il Fondo Centrale di Garanzia, data la natura solidaristica del movimento cooperativo, poteva anche fornire mezzi finanziari e patrimoniali alle Casse in temporanea difficoltà.
Dopo la fruttuosa esperienza del Fondo Centrale di Garanzia del Credito Cooperativo, oggi documentata anche su una prestigiosa rivista di storia economica quale il Journal of European Economic Historyil 14 marzo del 1997 fu costituito l’attuale Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (in breve FGD), su iniziativa della Federcasse e con l’iniziale partecipazione di 362 Banche di Credito Cooperativo.

Il FGD trovò legittimazione, sin dalla sua nascita, nel recepimento della direttiva n. 19 del 1994 della Comunità Economica Europea, che stabilì l’istituzione obbligatoria nei Paesi membri dei meccanismi di garanzia dei depositi bancari. Il Fondo fu dunque autorizzato dalla Banca d’Italia in data 26 febbraio 1997, essendo il suo Statuto ed il suo Regolamento risultati già pienamente in linea con i principi uniformatori delle norme comunitarie.

La citata direttiva comunitaria, peraltro, innovò sostanzialmente l’istituto della garanzia rispetto al sistema vigente fino ad allora, introducendo il criterio della tutela del depositante invece che del deposito bancario. In particolare, la direttiva del 1994 introdusse il principio per il quale la tutela dei meccanismi di garanzia si rivolge all’insieme dei depositi di cui è titolare il depositante e non più ad ogni deposito preso singolarmente.
Lo scopo ultimo di tale norma era quello di evitare discriminazioni nella tutela dei depositanti in presenza di una forte frammentazione dei rapporti bancari.

Lo strumento del meccanismo di garanzia, così come delineato dal legislatore comunitario più di 20 anni fa, rappresentò quindi un fondamentale mezzo di rafforzamento della stabilità del sistema bancario e di tutela dei risparmiatori, assicurando un livello armonizzato di garanzia dei depositi, sia pure all’epoca soltanto minimale, valido in tutta la Comunità Europea. Inoltre, l’aver stabilito l’obbligo di adesione ai predetti meccanismi da parte di tutte le aziende bancarie dei paesi membri si è dimostrato funzionale al miglioramento ed alla stabilizzazione dell’assetto dei mercati finanziari interni, ed è stato in qualche modo propedeutico anche alla realizzazione di un mercato bancario unico a livello europeo.

I principi comunitari in materia di meccanismi di garanzia del sistema bancario furono quindi all’ epoca traslati nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo del 4 dicembre 1996, n. 659, recante norme per il “Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”.
Lo schema del decreto mutuava dalla citata direttiva l’impostazione generale e le linee guida organizzative, fissando i limiti e le caratteristiche dei sistemi di garanzia, ma introducendo al tempo stesso principi che integravano ed ampliavano la portata delle norme comunitarie.

Le principali caratteristiche delle norme introdotte dal citato decreto legislativo, e per molti versi ancora valide oggi, sono le seguenti:

  • la partecipazione ad un sistema di garanzia dei depositanti istituito e riconosciuto in Italia rappresenta non solo un obbligo, ma anche una condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività bancaria;
  • in particolare, il venire meno dell’adesione ad un sistema di garanzia comporta la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria da parte delle autorità che hanno rilasciato l’autorizzazione stessa;
  • le risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità proprie dei sistemi di garanzia sono fornite dalle banche aderenti;
  • viene lasciata la facoltà per i predetti sistemi di prevedere anche ulteriori casi e forme di intervento (es.: iniziative a sostegno di operazioni di risanamento, cessione di attività/passività di aziende bancarie in liquidazione coatta, ecc.);
  • sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito assimilabili (vengono inoltre dettagliatamente individuate le tipologie di fondi escluse dal rimborso);
  • viene determinata la soglia minimale dell’importo da rimborsare, all’epoca pari al controvalore di 20.000 Euro (circa 40 milioni di lire);
  • vengono attribuiti significativi poteri regolamentari e autorizzativi alla Banca d’Italia.

Tutto il resto è storia recente, con il varo della nuova Direttiva UE n.49 nel 2014, nell’ambito del progetto di Unione Bancaria che, fra l’altro, ha ora uniformato a livello europeo il valore standard della garanzia al livello di 100.000 Euro. In questo modo, dunque, si è cercato di contemperare l’esigenza di assicurare un livello di protezione efficace ai piccoli depositanti in tutta Europa, con la volontà di non incoraggiare, nel contempo, quei comportamenti rischiosi e opportunistici che scaturirebbero dall’aspettativa di una copertura integrale delle eventuali perdite future.

Tale nuova Direttiva, denominata anche DGSD, è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n.30/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 luglio 2016, che ha modificato e integrato, fra l’altro, le norme presenti nel Testo Unico Bancario (TUB) in materia di garanzia dei depositanti.
Le principali caratteristiche dell’assetto attuale, risultante dall’approvazione del citato decreto n. 30/2016, sono riepilogate sotto forma di domande e risposte nella sezione di questo sito denominata “Domande Frequenti”.

it_ITItalian