Reimbursement procedures

Il rimborso a ciascun depositante è effettuato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti (in breve FGD) a partire dal settimo giorno lavorativo dopo la data in cui si producono gli effetti della LCA  della banca. Per ottenere il rimborso non è necessario che il depositante presenti alcuna richiesta al FGD. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso i siti web proprio e della banca in LCA, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Infatti, il FGD provvede ad individuare per ciascun cliente della banca liquidata l’ammontare complessivo da rimborsare, a valere sull’insieme dei rapporti intrattenuti con la banca liquidata e mette a disposizione le somme a favore dei singoli depositanti aventi diritto. Una volta recatosi presso uno qualsiasi degli sportelli bancari indicati dal FGD, il depositante potrà richiedere il pagamento delle somme a lui spettanti:

  • in cash (within the limit of 5,000 euro);
  • by issuing a cashier check issued to the depositary;
  • by bank transfer on current account at another bank.

In the specific cases provided for by the law where the amount to be reimbursed exceeds 100,000 euros, the redemption of the excess amount is delayed over time and is made - this time at the customer's request and subject to FGD requirements - within 6 months from the date on which the effects of the bank's LCA are produced.

See "Frequently Asked Questions" for more details on this case and other circumstances where repayment times extend beyond 7 days.

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