Il rimborso a ciascun depositante è effettuato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti (in breve FGD) a partire dal settimo giorno lavorativo dopo la data in cui si producono gli effetti della LCA della banca. Per ottenere il rimborso non è necessario che il depositante presenti alcuna richiesta al FGD. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso i siti web proprio e della banca in LCA, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Infatti, il FGD provvede ad individuare per ciascun cliente della banca liquidata l’ammontare complessivo da rimborsare, a valere sull’insieme dei rapporti intrattenuti con la banca liquidata e mette a disposizione le somme a favore dei singoli depositanti aventi diritto. Una volta recatosi presso uno qualsiasi degli sportelli bancari indicati dal FGD, il depositante potrà richiedere il pagamento delle somme a lui spettanti:
- in contanti (entro il limite di 3.000 euro);
- tramite emissione di assegno circolare intestato al depositante stesso;
- mediante bonifico su conto corrente in essere presso altra banca.
Negli specifici casi previsti dalla normativa in cui l’importo da rimborsare superi i 100.000 euro, il rimborso della quota eccedente è differito nel tempo ed è effettuato – questa volta su richiesta del cliente e previa verifica dei requisiti da parte del FGD – entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca.
Per ulteriori dettagli su questa casistica e su altre circostanze in cui i tempi di rimborso si protraggono oltre i 7 giorni si veda la sezione “Domande Frequenti”.